1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per quanto concerne i prodotti originari degli Stati ACP sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo: 25%; - il 1 gennaio 1982: 25%; - il 1 gennaio 1983: 25%; - il 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a Nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

Testo vigente dal 27 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-25;448~art7 · fonte su Normattiva