ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' delle due Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - Definizione Ai fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
  • b)titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
  • c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio finanziario aventi un valore economico relativo ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;
  • d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;
  • e)ogni diritto di natura economia conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
  • f)ogni incremento del valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede principale nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonche' qualsiasi pagamento in natura. 6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra agenzie o rappresentanze di una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla legislazione nazionale di quest'ultima.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-11-05;592~accordo-art1 · fonte su Normattiva