[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, basate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:
[3]ARTICOLO 1 Definizioni
[4]Ai fini del presente Accordo:
[5]1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in tutte le forme e possibilita' legalmente consentite in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, ed include in particolare ma non esclusivamente:
- a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, come ipoteche, diritti di pegno e promesse di garanzia;
- b)titoli azionari, obbligazionari, quote di partecipazione, ed altre forme di partecipazione societarie;
- c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d)diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, know-how; segreti commerciali, ditta e avviamento;
- e)concessioni rilasciate da una competente Autorita' dello Stato con legge, atto amministrativo o contratto, comprese le concessioni per la prospezione, ricerca e sfruttamento di risorse naturali;
- f)ogni incremento del valore dell'investimento originario.
[6]Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.
[7]2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente:
- a)Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformita' alle sue leggi e regolamenti.
- b)Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, quali istituzioni pubbliche, societa', partenariati, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dalla limitatezza o meno della loro responsabilita'.
- c)Per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende anche una persona giuridica (come ad esempio consociate, affiliate e filiali straniere) non costituita secondo la legge di quella Parte Contraente ma controllata direttamente o indirettamente dalle persone fisiche come definite nel punto a) o dalle persone giuridiche come definite nel punto b) di cui sopra.
[8]3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi, royalties, compensi per gestione ed assistenza tecnica, nonche' qualsiasi altra forma di contribuzione e pagamento in natura.
[9]4. Per "territorio nazionale" si intende:
- a)per la Repubblica di Slovenia, il territorio sotto la sua sovranita', incluso lo spazio aereo e le aree marittime, sulle quali la Repubblica di Slovenia esercita la sua sovranita' e giurisdizione, secondo il diritto interno ed internazionale;
- b)per la Repubblica Italiana, oltre alle zone ricomprese nei confini terrestri, le "zone marittime". Queste ultime ricomprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana esercita la sovranita' e diritti sovrani e giurisdizionali in base al diritto internazionale.
[10]5. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento.
[11]6. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 13 marzo 2003
