ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL SULTANATO DELL'OMAN PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sultanato dell'Oman (qui di seguito denominati ambedue "Parti Contraenti" e singolarmente "Parte Contraente"), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra loro e particolarmente per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio di un'altra Parte Contraente, convinti che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti costituira' secondo gli accordi internazionali un incentivo per lo sviluppo del commercio ed accrescera' il benessere di entrambe le parti, convengono quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:

  • 1)Il termine "investimento", a prescindere dalla forma legale adottata o dal sistema legale avente giurisdizione, dovra' comprendere ogni specie di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persona fisica o giuridica, inclusi gli investimenti del Governo della Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna Parte. Senza voler restringere il carattere generale di quanto sopra, il termine "investimento" includera':
  • a)beni mobili ed immobili come ogni altro diritto di proprieta' in rem compreso, come ipoteche, prelazioni, pegni, usufrutto e diritti simili;
  • b)quote, azioni ed obbligazioni di societa' od altri diritti od interessi in tali societa' e titoli emessi dal governo;
  • c)richieste di risarcimento o qualsiasi altra prestazione avente valore economico associato ad un investimento;
  • d)diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progettazioni industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni depositate e avviamento;
  • e)ogni diritto accordato per legge o contratto ed ogni autorizzazione e permesso ai sensi di legge, incluso il diritto di ricerca per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali.
  • 2)Il termine "investitore" dovra' indicare una persona fisica o giuridica, incluso il Governo di una delle Parti Contraenti, che effettua od intende effettuare in base ad un accordo firmato degli investimenti nel territorio od in una zona marittima dell'altro Stato Contraente.
  • 3)Il termine "persona fisica" dovra' designare per ciascuna delle Parti Contraenti una persona fisica che detiene la nazionalita' di tale Stato in ottemperanza alle sue leggi.
  • 4)Il termine "persona giuridica" dovra' specificare per ciascuna delle Parti Contraenti qualsiasi entita' istituita in conformita' alle leggi, e riconosciuta come persona giuridica dalla legislazione di ogni Parte Contraente, quali istituzioni pubbliche, enti, autorita', fondazioni, societa' private, ditte, istituzioni ed organizzazioni, a prescindere dal fatto che le loro responsabilita' siano limitate o meno, ed ogni entita' istituita al di fuori della giurisdizione di una delle Parti Contraenti come persona giuridica ed in cui tale Parte Contraente oppure qualcuno dei suoi cittadini o qualsiasi persona giuridica istituita nella sua giurisdizione abbia un interesse predominante. Il termine "reddito" designera' gli importi resi o da rendere a seguito di un investimento ed in particolare, anche se non esclusivamente, dovra' comprendere introiti, interessi, utili di capitali, quote e dividendi, diritti di licenza o brevetto e tasse, introiti per l'assistenza e servizi tecnici e varie altre considerazioni, compreso il reddito reinvestito e gli utili di capitale.
  • 5)Con il termine "territorio" si intende, in aggiunta al terreno entro i limiti dei suoi confini, anche le regioni economiche e il mare che lambisce il territorio. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il sottosuolo sotto tali acque, su cui le Parti Contraenti esercitano i loro diritti di sovranita' e i diritti giurisdizionali, in armonia con il diritto internazionale.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art1 · fonte su Normattiva