e protezione degli investimenti

  • 1)Ogni Parte Contraente nel suo territorio dovra' promuovere per quanto e' possibile investimenti di cittadini o persone dell'altra Parte Contraente e permettere tali investimenti in conformita' con le sue leggi e regolamenti.
  • 2)Ogni Parte Contraente dovra' in ogni momento garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ogni Parte Contraente dovra' garantire che l'amministrazione, la manutenzione, l'uso, lo sfruttamento o la cessione di investimenti nel suo territorio da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente non siano in alcun modo soggetti o danneggiati da misure ingiustificate o discriminatorie.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art2 · fonte su Normattiva