della nazione piu' favorita

  • 1)Ogni Parte Contraente dovra' nel suo territorio concedere ad investimenti e reddito di investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investimenti e al reddito di investitori di qualsiasi Stato Terzo.
  • 2)Ogni Parte Contraente dovra' nel suo territorio accordare agli investimenti dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda l'amministrazione, la manutenzione, l'uso, il godimento o la cessione del loro investimento, cosi' come le attivita' connesse agli investimenti stessi, un trattamento non meno favorevole di quello che viene accorato agli investitori di qualsiasi Paese Terzo.
  • 3)Il trattamento summenzionato non dovra' applicarsi a qualsiasi altro vantaggio accordato agli investitori di un Paese Terzo da una delle Parti Contraenti, basato sull'appartenenza di una delle Parti Contraenti ad un'Unione Doganale, Mercato Comune, zona di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali, accordi economici multilaterali internazionali o basati su un Accordo, concluso tra tale Parte Contraente ed uno Stato Terzo sulla non imposizione della doppia tassazione, o per la facilitazione del commercio transfrontaliero.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art3 · fonte su Normattiva