per perdita o danno

  • 1)Quando gli investimenti da parte di investitori di ciascuna delle Parti Contraenti subiscono perdite a causa di guerra, o di conflitti armati, di stato di emergenza nazionale o per altri eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi dovranno ricevere un giusto ed adeguato risarcimento per la perdita subita. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo, e l'investitore risarcito dovra' avere il diritto di richiedere la convenzione della moneta locale ad un tasso di cambio in vigore nell'ultimo giorno d'affari prima degli eventi che hanno portato alla sua perdita.
  • 2)Gli investitori di ogni Parte Contraente dovranno godere, in merito alle questioni previste nell'articolo 4 del presente Accordo, lo stesso trattamento accordato ai cittadini della Parte Contraente avente responsabilita' od ai cittadini o alle persone giuridiche di uno Stato Terzo, sempre che sia piu' favorevole ai cittadini od alle persone giuridiche in oggetto.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art4 · fonte su Normattiva