od Esproprio

  • 1)Gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di ciascuna delle due Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati od assoggettati a misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione od esproprio (qui di seguito denominate "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, a meno che non si persegua uno scopo pubblico mirante a soddisfare le necessita' interne di tale Parte su base comunque non discriminatoria ed a mezzo di un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento. Tale risarcimento corrispondera' al valore di mercato dell'investimento espropriato calcolato al momento immediatamente precedente all'esproprio o prima che l'esproprio stesso sia divenuto di pubblico dominio, a seconda che si sia verificato prima l'uno o l'altro dei due casi, e comprendera' l'interesse al tasso LIBOR corrente fino alla data di pagamento, che sara' effettuato senza ritardo, reso efficacemente realizzabile e liberamente trasferibile. In assenza di un accordo tra le Parti relativamente alla determinazione del risarcimento, ciascuna delle due Parti avra' il diritto di trattare la controversia, per la sua risoluzione, in conformita' all'art. 9 di questo Accordo.
  • 2)Laddove una Parte Contraente nazionalizzi od espropri l'investimento di una persona giuridica istituita od autorizzata sul suo territorio, secondo la legge in vigore, e di cui l'altra Parte Contraente o qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche possegga quote, azioni, obbligazioni, od altri titoli od interesse, essa dovra' garantire che il pronto, adeguato e giusto risarcimento sia percepito e reso trasferibile. Tale risarcimento verra' determinato sulla base dei principi riconosciuti di valutazione, quali il valore di mercato delle quote, valutato nel periodo immediatamente precedente la decisione annunciata o resa pubblica della nazionalizzazione o dell'esproprio. Il risarcimento dovra' comprendere l'interesse al tasso corrente LIBOR dalla data di nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.
  • 3)Tale risarcimento rappresentera' il valore equo di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente la decisione annunciata o resa pubblica e sara' determinato secondo principi di valutazione riconosciuti, quali il valore di mercato. Laddove il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, il risarcimento sara' determinato in base a principi equi, tenendo conto inter alia del capitale investito, della svalutazione, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento e degli altri fattori considerati importanti. Il risarcimento comprendera' l'interesse al tasso corrente LIBOR dalla data di nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.
  • 4)La quantificazione del risarcimento, in mancanza di accordo tra l'investitore ed il paese ospite, deve essere demandato alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 9 di questo Accordo. Tale risarcimento, per essere effettivo per i richiedenti, verra' pagato e reso trasferibile senza indebito ritardo al paese designato dai richiedenti interessati e nella valuta del paese di cui i richiedenti sono cittadini o persone od in qualsiasi altra valuta convertibile accettata dai richiedenti.
  • 5)Le misure dei paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo dovranno anche essere applicate al reddito corrente di un investimento come pure, in caso di liquidazione, ai proventi di quest'ultima.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art5 · fonte su Normattiva