Art. 13 (Accordo) — Documenti di identità
Il Ministero degli Affari Esteri rilascera' una carta di identita' ad ognuno dei funzionari dell'Ufficio, cosi' come ai loro familiari, qualora questi ultimi non siano cittadini italiani. L'Ufficio fornira' regolarmente al Ministero degli Affari Esteri italiano una lista dei suoi funzionari e dei familiari, indicando ogni volta la loro data di nascita, nazionalita' e residenza in Italia ed il tipo di incarico di ogni funzionario.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
