Resta inteso che la Repubblica Italiana non incorrera' in responsabilita' di alcun genere a causa dell'attivita' dell'Ufficio nel suo territorio; in ragione delle azioni od omissioni dello stesso o di quelle dei suoi agenti che agiscano od omettano di intervenire nell'ambito del loro incarico. L'Ufficio provvedera' ad un'adeguata copertura assicurativa per garantire il risarcimento di ogni danno che possa derivare a terze parti, in conseguenza dell'attivita' dell'Ufficio della Lega o del suo personale nell'esercizio delle funzioni di competenza.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;595~accordo-art14 · fonte su Normattiva