Art. 14 (Accordo) — Esenzione da responsabilità
Resta inteso che la Repubblica Italiana non incorrera' in responsabilita' di alcun genere a causa dell'attivita' dell'Ufficio nel suo territorio; in ragione delle azioni od omissioni dello stesso o di quelle dei suoi agenti che agiscano od omettano di intervenire nell'ambito del loro incarico. L'Ufficio provvedera' ad un'adeguata copertura assicurativa per garantire il risarcimento di ogni danno che possa derivare a terze parti, in conseguenza dell'attivita' dell'Ufficio della Lega o del suo personale nell'esercizio delle funzioni di competenza.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
