Art. 17 (Accordo) — Emendamenti dell'accordo e denuncia
Il presente accordo potra' essere emendato od integrato a seguito di consultazioni tenute su richiesta della Repubblica Italiana o della Lega. Ogni emendamento od integrazione sara' deciso di comune accordo. Il presente accordo viene concluso per un tempo indeterminato. Esso puo' essere tuttavia denunciato in ogni tempo da una delle due Parti. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la comunicazione alla controparte della volonta' di porre fine all'accordo.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
