Ogni controversia tra la Repubblica Italiana e la Lega riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo od ogni questione concernente le relazioni tra la Repubblica Italiana e la Lega che non e' stato possibile risolvere attraverso contatti diretti tra le parti sara' sottoposta ad una Commissione di Arbitrato composta di tre membri. La Repubblica Italiana e la Lega nomineranno un membro della Commissione entro un periodo massimo di tre mesi dalla data di richiesta di arbitrato da parte di una delle due parti. Se una delle parti non dovesse nominare il proprio membro entro tale periodo di tempo, verra' sostituita all'uopo dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. I membri cosi' nominati eleggeranno un Presidente entro un tempo massimo di tre mesi. In caso di disaccordo tra i membri riguardo la loro scelta di un Presidente, quest'ultimo sara' nominato, una volta scaduto il periodo di tre mesi di cui al precedente paragrafo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La Commissione decidera' secondo le proprie norme di procedura.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;595~accordo-art16 · fonte su Normattiva