Art. 9 (Accordo) — Funzionari di prima categoria
I funzionari di prima categoria dell'Ufficio ed i loro familiari, non di cittadinanza italiana ne' permanentemente residenti in Italia, godranno delle immunita' e dei privilegi, riconosciuti agli agenti diplomatici accreditati in Italia. Le immunita' sono concesse nell'esclusivo interesse dell'Ufficio. Il Capo dell'Ufficio puo' rinunziarvi, qualora le stesse interferiscano con il corso della giustizia. Resta salvo l'obbligo dei funzionari di rispettare la legislazione italiana e di non abusare delle predette immunita'.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
