Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982
Art. 11 — Privilegi ed immunità dei funzionari
1. I funzionari della MFO godono, nel territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunita':
- a)immunita' da arresto personale, tranne nel caso di flagranza, o di reati che comportino pene detentive superiori a due anni; le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore generale;
- b)immunita' dal sequestro del bagaglio ufficiale e personale in loro possesso. Tale immunita' non si estende ai necessari controlli per motivi di sicurezza;
- c)immunita' dalla giurisdizione per gli atti, ivi comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunita' e' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della MFO. 2. I funzionari della MFO che non siano cittadini italiani o residenti permanenti nel territorio della Repubblica godono, inoltre, dei seguenti privilegi ed immunita':
- a)esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennita' pagati dalla MFO, nonche' sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica italiana;
- b)esenzione per essi stessi, il coniuge ed i familiari conviventi a carico da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione;
- c)esenzione dagli obblighi del servizio militare;
- d)per quanto riguarda le facilitazioni di cambio, gli stessi privilegi di cui beneficiano gli appartenenti alle missioni diplomatiche straniere in Italia;
- e)le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti di protezione da parte delle Autorita' italiane, per essi stessi, le loro famiglie, e i dipendenti, di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;
- f)il diritto di importare, franco di dogana, e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, i loro mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile ciascuno entro sei mesi dalla data di assunzione iniziale del loro posto nella Repubblica italiana in una sola spedizione, o in piu' spedizioni successive, e di importare successivamente, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, le necessarie aggiunte e ricambi, per detti mobili, effetti personali ed automobili, non reperibili sul mercato nazionale;
- g)il diritto di importare, tramite la MFO, con le esenzioni sopracitate, quantita' ragionevoli di generi alimentari, e di altri articoli per uso e consumo personale. 3. I privilegi e le immunita' accordati in virtu' del presente articolo sono conferiti non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni presso la MFO. 4. Il Direttore generale della MFO togliera' l'immunita' a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' impedisca che si proceda, da parte del Governo italiano, ai fini di giustizia e di sicurezza, e nel caso che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della MFO. 5. La MFO e i suoi funzionari opereranno, in ogni occasione, con le Autorita' italiane competenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' riconosciuti dal presente articolo.
Testo vigente dal 8 gennaio 1983
