Il Ministero degli Affari Esteri e l'Ufficio determineranno di comune accordo il numero dei funzionari di prima e di seconda categoria dell'Ufficio. L'Ufficio informera' il Ministero degli Affari Esteri riguardo:

  • a)la nomina dei membri del personale e la loro cessazione dalle funzioni presso l'Ufficio;
  • b)l'arrivo e la definitiva partenza dall'Italia dei membri del personale e dei loro familiari.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;595~accordo-art8 · fonte su Normattiva