- Proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori 1. In caso di coproduzione multilaterale, la partecipazione piu' bassa non puo' essere inferiore al 10% e la partecipazione piu' elevata non puo' superare il 70% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Quando la partecipazione piu' bassa non raggiunge il 20%, la Parte interessata puo' adottare disposizioni volte a ridurre o ad eliminare l'accesso ai sistemi nazionali di aiuti alla produzione. 2. Qualora la presente Convenzione funga da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 4, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 20% e la partecipazione piu' elevata non potra' superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596~convenzione-art6 · fonte su Normattiva