Art. 7 (Convenzione)
- Diritti dei coproduttori 1. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprieta' del negativo fotografico originale audio-visivo. Il contratto includera' una norma affinche' il negativo originale sia depositato in un luogo selezionato di comune accordo dai coproduttori e sia garantito il libero accesso a quest'ultimo. 2. Il contratto di coproduzione deve inoltre garantire a ciascun coproduttore il diritto ad un internegativo o ad ogni altro supporto che consenta la riproduzione.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
