e protezione degli investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. 2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e le imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' creare e mantenere nel proprio territorio un quadro legale che garantisca agli investitori la continuita' di un trattamento legale, compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni che ha stipulato riguardo a ciascun specifico investimento.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;597~accordo-art2 · fonte su Normattiva