E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione conformemente alla propria legislazione. 2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno costantemente un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti faranno si' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio Paese dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e le imprese nelle quali detti investimenti siano stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;333~accordo-art2 · fonte su Normattiva