nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le Parti Contraenti sul cui territorio l'investimento e' effettuato si impegnano a non interferire direttamente o indirettamente con le regolari operazioni dei progetti d'investimento. In particolare, esse si impegnano a garantire che non imporranno tasse discriminatorie, ne' limiteranno l'approvigionamento di materie prime o creeranno ostacoli al buon funzionamento dei progetti d'investimento tali da avere un impatto di esproprio o analogo, e neppure - esse stesse o i loro funzionari - praticheranno trattamenti ingiustificati o discriminatori. 2. Ciascuna Parte Contraente, entro i limiti del proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente - ivi comprese le questioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ed i relativi redditi maturati - un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai relativi redditi maturati degli investitori di uno Stato terzo. 3. Se da una legislazione di una delle Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore o che potrebbero in avvenire entrare in vigore per una delle Parti Contraenti, dovesse derivare un quadro giuridico in base al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente venisse concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di tali altre Parti entrera' in vigore per gli investitori della Parte contraente interessata anche per i rapporti in corso. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una delle Parti Contraenti puo' concedere gli investitori di Stati Terzi in virtu' della loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad un Mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un accordo economico multilaterale internazionale o in base ad Accordi stipulati al fine di prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;597~accordo-art3 · fonte su Normattiva