per danni o perdite 1. I cittadini o le societa' di una delle due Parti Contraenti che subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di guerra civile sul territorio di tale altra Parte contraente, riceveranno, da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o ogni altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi cittadini o alle sue societa', o ai cittadini o societa' di qualunque Stato terzo. I pagamenti effettuati a tale titolo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;597~accordo-art4 · fonte su Normattiva