- Risarcimento per danni o perdite. 1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerra o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini verra' accordato da quest'ultima un trattamento riguardo alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento o ad altra composizione, non meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi, a seconda di quale sia il piu' favorevole per gli investitori interessati'.

Testo vigente dal 9 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;72~accordo-art4 · fonte su Normattiva