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La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, si applica a tutti i pagamenti, relativi al periodo preso in considerazione nel comma stesso, riguardanti canoni, manutenzioni, forniture di acqua e di energia elettrica a qualsiasi titolo utilizzata nelle baraccopoli. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma sono imputati, quanto ai canoni, alle manutenzioni e alle forniture di acqua, agli appositi stanziamenti previsti nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e, quanto alle forniture di energia elettrica, agli stanziamenti di cui all'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e all'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64.
Testo in vigore dal 5 marzo 1982 al 22 dicembre 2008
