[1]Consegna controllata ed attivita' di copertura

[2]1. Nel rispetto delle normative vigenti in ciascuna delle Parti contraenti e previ dettagliati accordi presi di volta in volta dalle competenti Autorita', le Parti Contraenti si impegnano ad agevolare e a prestare ogni possibile assistenza alle operazioni di «consegne controllate» ed alle «attivita' sotto copertura». 2. La richiesta in conformita' al primo comma deve essere inoltrata: per la Repubblica Italiana: Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga per le attivita' riferite ad investigazioni afferenti le sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' i precursori. Per le altre attivita' la competenza e' della Direzione Centrale della Polizia Criminale-Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell'Interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art10 · fonte su Normattiva