[1]Gruppi di lavoro e di indagini congiunti

[2]Per una migliore collaborazione gli Organi competenti delle Parti Contraenti, se necessario, istituiscono gruppi di lavoro e di indagini congiunti, con compiti di consulenza, analisi e studio. I Gruppi, previ specifici accordi, possono compiere anche attivita' di indagine congiunte.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art11 · fonte su Normattiva