[1]Gruppi congiunti

[2]1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonche' per valutare e migliorare la cooperazione, le Parti istituiranno un Comitato congiunto di cooperazione strategica chiamato a riunirsi, in composizione paritetica ed almeno una volta all'anno, anche con modalita' di videoconferenza, per concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale per combattere il crimine. 2. In conformita' con le proprie legislazioni nazionali, le Autorita' competenti possono costituire, altresi', gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti che operino secondo le esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza ed analisi.

Testo vigente dal 27 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;56~accordo-art9 · fonte su Normattiva