1 Il paragrafo 1 dell'articolo 4 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "1 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione e garantirne l'effettiva applicazione." 2 Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "2 Queste misure saranno prese da ciascuna delle Parti ed entreranno in vigore al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione." 3 Un nuovo paragrafo e' aggiunto dopo il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione: "3 Ciascuna parte si impegna a: a consentire al Comitato della Convenzione di cui al Capo VI di valutare l'efficacia delle misure che ha adottato nella sua legislazione per attuare le disposizioni della presente Convenzione; e b contribuire attivamente a questo processo di valutazione".
Testo vigente dal 10 maggio 2021
