Art. 1 (Convenzione)
[1]Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass.
[2]La REPUBBLICA ITALIANA e la CONFEDERAZIONE SVIZZERA, considerata la necessita' di rettificare il tracciato della frontiera italo-svizzera in corrispondenza del Passo di Cornera o Kriegalppass, in quanto la linea di displuvio costituente confine corre su una spessa morena dorsale, soggetta ai movimenti del ghiaccio sottostante per cui i cippi collocati a suo tempo sulla superficie della morena stessa sono tutti rimossi dalla loro posizione iniziale; hanno deciso di conchiudere a tale scopo la presente Convenzione. Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:
[3]La Repubblica italiana Generale di Divisione LUIGI MOROSINI
[4]La Confederazione Svizzera Colonnello MAURICE DE RAEMY i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[5]Art. 1.
[6]A parziale modifica della Convenzione fra la Confederazione Elvetica ed il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo svizzero, nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna il 24 luglio 1941, i due Governi interessati convengono di rettificare il confine al Passo di Cornera o Kriegalppass fra i territori dei comuni di Grengiols e Binn in parte svizzera e del comune di Baceno in parte italiana. (Settore III - Sezione 1ª), e di fissarlo lungo una linea retta con gli estremi su due punti della vecchia linea di frontiera situati su terreno sicuramente solido. Tale linea - indicata nella levata fotogrammetrica alla scala 1: 5000 annessa alla presente Convenzione e della quale fa parte integrante - e' tale da conservare la pratica equivalente delle aree oggetto di scambio.
Testo vigente dal 12 agosto 1954
