[1]Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.

[2]La Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera in considerazione dell'intenso traffico automobilistico al varco stradale di Ponte Chiasso, della necessita' di permettere un rapido disbrigo delle formalita' doganali e di fare in modo che le operazioni relative al traffico delle merci siano effettuate separatamente da quelle concernenti le persone, hanno deciso di procedere ad una rettifica della frontiera a detto varco stradale e di concludere a tale scopo la presente Convenzione. Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari

[3]LA REPUBBLICA ITALIANA ing. Giuseppe Merla, Direttore dell'Ufficio Idrografico di Milano, LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA Colonnello Maurice de Raemy, Vice-direttore del Servizio Topografico Federale, Berna, i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]A parziale modifica della Convenzione tra la Confederazione Svizzera ed il Regno d'Italia del 24 luglio 1941 sulla determinazione della frontiera italosvizzera tra il Run Do o Cima Garibaldi ed il Monte Polent, il tracciato di confine, al valico stradale Chiasso-Ponte Chiasso, tra i cippi 65 L e 66/7, e' fissato secondo il piano allegato, elaborato sulla base della proposta dell'Ufficio tecnico-erariale di Como in data 17 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione,

Testo vigente dal 20 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-03-12;235~art1 · fonte del testo