Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al passo di Cornera o Kriegalppass, concluso a Martigny il 4 luglio 1952
Art. 3 (Convenzione)
Le spese relative alla provvista o messa in opera dei termini saranno ripartite in parti uguali fra i due Stati, rimanendo invece a carico di ciascuno di essi quelle relative ai propri rappresentanti ufficiali.
Testo vigente dal 12 agosto 1954
