1 - Ciascuno Stato assume le spese della propria delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommisione. 2 - Le spese inerenti ai lavori di ricerca previsti dall'Art. 18 saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della Commissione. 3 - Ogni altra eventuale spesa che non possa essere ripartita in base al precedente comma, lo sara' secondo modalita' da stabilirsi di volta in volta dalla Commissione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art24 · fonte su Normattiva