Art. 9 (Convenzione)
1. Ciascun Governo contraente assume le spese della propria delegazione nella commissione e dei propri esperti designati nella sottocommissione. 2. Le spese inerenti ai lavori di ricerca, previste dall'articolo 3. lettera b). saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della commissione. 3. Ogni altra eventuale spesa che non puo' essere ripartita in base al precedente capoverso lo sara' secondo modalita' da stabilirsi di volta in volta dalla commissione.
Testo vigente dal 11 settembre 1978
