[1]La presente Convenzione avra' durata illimitata. Potra' essere denunziata in qualunque momento da una delle Parti contraenti e la denunzia avra' effetto sei mesi dopo la data di notificazione al Ministero degli Affari Esteri dell'altro Stato.

[2]Fatto a Madrid il 22 maggio 1973 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo italiano Per il Governo spagnolo ETTORE STADERINI GREGORIO LOPEZ BRAVO

[4]Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art28 · fonte su Normattiva