[1]La presente Convenzione sara' ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avverra' a Roma appena possibile. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore finche' essa non sia denunciata da una delle Parti Contraenti. I suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia.

[2]Fatto a Madrid il 22 maggio 1973 in quattro esemplari due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo italiano Per il Governo spagnolo ETTORE STADERINI GREGORIO LOPEZ BRAVO

[4]Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art49 · fonte su Normattiva