[1]Paragrafo 1. - La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.

[2]Paragrafo 2. - La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituira' a tutti gli effetti la convenzione firmata a Madrid il 21 luglio 1956.

[3]Paragrafo 3. - La presente convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni a partire dalla data in cui essa entrera' in vigore. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovra' essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.

[4]Paragrafo 4. - In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi potranno prevedere in caso di nazionalita' straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.

[5]Paragrafo 5. - I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente convenzione cessasse di essere in vigore, saranno mantenuti in conformita' ad appositi accordi fra le Autorita' competenti dei due Paesi.

[6]Paragrafo 6. L'accordo amministrativo del 25 novembre 1957 resta in vigore in quanto non contrasta con la presente convenzione e finche' non entrera' in vigore un altro accordo amministrativo che lo sostituisca.

[7]IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito la presente convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.

[8]FATTO a Madrid il 20 luglio 1967, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.

[9]Per la Repubblica italiana Giorgio OLIVA

[10]Per lo Stato spagnolo Fernando Maria CASTIELLA Y MAIZ

[11]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art51 · fonte su Normattiva