[1]Paragrafo 1. - La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.
[2]Paragrafo 2. - La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituira' a tutti gli effetti la convenzione firmata a Madrid il 21 luglio 1956.
[3]Paragrafo 3. - La presente convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni a partire dalla data in cui essa entrera' in vigore. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovra' essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.
[4]Paragrafo 4. - In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi potranno prevedere in caso di nazionalita' straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.
[5]Paragrafo 5. - I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente convenzione cessasse di essere in vigore, saranno mantenuti in conformita' ad appositi accordi fra le Autorita' competenti dei due Paesi.
[6]Paragrafo 6. L'accordo amministrativo del 25 novembre 1957 resta in vigore in quanto non contrasta con la presente convenzione e finche' non entrera' in vigore un altro accordo amministrativo che lo sostituisca.
[7]IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito la presente convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
[8]FATTO a Madrid il 20 luglio 1967, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.
[9]Per la Repubblica italiana Giorgio OLIVA
[10]Per lo Stato spagnolo Fernando Maria CASTIELLA Y MAIZ
[11]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
Testo vigente dal 20 novembre 1974
