La persona oggetto della estradizione non potra' essere sottoposta nel territorio della Parte richiedente ad un tribunale eccezionale. L'estradizione non sara' concessa in tale caso, ne' per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza inflitte da un tribunale che abbia tale carattere.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art31 · fonte su Normattiva