La domanda di estradizione sara' inoltrata dai Ministeri della Giustizia delle Parti per via diplomatica. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza, la domanda potra' essere inoltrata per via diretta tra i predetti Ministeri, che ne daranno contemporanea notizia ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.
Testo vigente dal 27 agosto 1977
