La domanda di estradizione sara' inoltrata dai Ministeri della Giustizia delle Parti per via diplomatica. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza, la domanda potra' essere inoltrata per via diretta tra i predetti Ministeri, che ne daranno contemporanea notizia ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art32 · fonte su Normattiva