Art. 2 (Trattato)
CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE 1. Sara' concessa l'estradizione per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono delitti punibili con una pena, restrittiva della liberta' personale di durata superiore nel massimo ad un anno o piu' severa. 2. Inoltre, qualora l'estradizione sia domandata per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da scontare dovra' essere superiore a nove mesi. 3. Quando la domanda di estradizione riguarda piu' delitti distinti per alcuni dei quali non ricorrono le condizioni previste nel paragrafo 1, l'estradizione, se concessa per un delitto per il quale le suddette condizioni ricorrono, potra' essere concessa anche per gli altri. Inoltre, qualora l'estradizione sia domandata per l'esecuzione di pene restrittive della liberta' personale inflitte per delitti diversi, sara' concessa se il totale delle pene ancora da scontare sia superiore a nove mesi. 4. In materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
