Il paragrafo 1 dell'articolo 12 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "La richiesta sara' formulata per iscritto ed indirizzata dal Ministero della giustizia della Parte richiedente al Ministero della giustizia della Parte richiesta; tuttavia non e' esclusa la via diplomatica. Un'altra via potra' essere convenuta mediante accordo diretto tra due o piu' Parti".

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;755~art5 · fonte su Normattiva