Art. 5
Il paragrafo 1 dell'articolo 12 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "La richiesta sara' formulata per iscritto ed indirizzata dal Ministero della giustizia della Parte richiedente al Ministero della giustizia della Parte richiesta; tuttavia non e' esclusa la via diplomatica. Un'altra via potra' essere convenuta mediante accordo diretto tra due o piu' Parti".
Testo vigente dal 12 novembre 1984
