I. - Le spese occasionate dall'estradizione sul territorio della Parte richiesta resteranno a suo carico. II. - Le spese relative al transito sul territorio della Parte richiesta del transito, saranno a carico della Parte richiedente.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art46 · fonte su Normattiva