1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate. 2. Sono a carico della Parte richiedente le spese di trasporto aereo. 3. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art17 · fonte su Normattiva