Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989
Art. 17 (Convenzione)
1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate. 2. Sono a carico della Parte richiedente le spese di trasporto aereo. 3. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.
Testo vigente dal 18 giugno 1993
