[1]DI CAPITALE

[2]1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) sono imponibili nell'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e residente.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art13 · fonte su Normattiva