[1]AMICHEVOLE

[2]1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme al presente Accordo, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione fiscale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dello articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e in grado di giungere ad una soluzione appropriata fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti alla interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art25 · fonte su Normattiva