L'articolo 8 dell'Accordo e' modificato come segue:

  • A)il paragrafo 1 e' modificato cancellando la dicitura "articolo 9, paragrafo 2° e sostituendola con "l'articolo 8, paragrafo 4°;
  • B)il paragrafo 4, diventa paragrafo 5 ed il seguente paragrafo viene aggiunto quale nuovo paragrafo 4: "4. Quando il diritto ad una prestazione secondo la legislazione di uno dei due Stati contraenti sia stato acquisito mediante le disposizioni di cui al paragrafo 2, l'istituzione di detto Stato determinera' l'importo della prestazione teorica prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dei due Stati contraenti come se essi fossero stati compiuti esclusivamente in virtu' della propria legislazione. L'istituzione in questione stabilira' quindi l'importo della prestazione in pro-rata sulla base dell'importo teorico della prestazione, mediante l'applicazione della proporzione tra la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica e la durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dei due Stati."; e
  • C)I paragrafi seguenti vengono aggiunti quali paragrafi 6 e 7: "6. Qualora i periodi di assicurazione compiuti da un lavoratore siano inferiori al periodo minimo stabilito dal paragrafo 5, ai sensi della legislazione di uno Stato, detti periodi di assicurazione saranno tuttavia presi in considerazione dall'istituto dell'altro Stato come se fossero periodi di assicurazione ai sensi della propria legislazione al fine sia dell'accertamento del diritto a prestazioni secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, sia della determinazione dell'ammontare della prestazione secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4, a condizione che:
  • a)il lavoratore abbia il periodo minimo previsto al paragrafo 5, ai sensi della legislazione dell'altro Stato; e
  • b)la persona che richiede prestazioni sulla base dei periodi di assicurazione di un lavoratore non abbia gia' diritto ad una prestazione sulla base dei detti periodi di assicurazione ai sensi della legislazione dell'altro Stato, senza far ricorso alla totalizzazione di cui al paragrafo 2". "7. Ai fini della presa in considerazione dei periodi di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo, ed ai fini del calcolo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 dell'Accordo, si applicano le seguenti disposizioni (fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 5, dell'Accordo):
  • a)ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, anche se detti periodi hanno gia' dato luogo alla corresponsione di una prestazione da parte del primo Stato;
  • b)qualora un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione di uno Stato, coincida con un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione dell'altro Stato, l'istituzione di ciascuno Stato, ai fini della determinazione del diritto a prestazione e dell'ammontare della prestazione stessa, prende in considerazione esclusivamente i periodi compiuti ai sensi della propria legislazione".

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;609~accordo-art2 · fonte su Normattiva