L'articolo 10 dell'Accordo e' modificato con l'aggiunta del seguente paragrafo quale nuovo paragrafo 3: "3. Quando il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione degli Stati Uniti sia stato acquisito mediante le disposizioni di cui al paragrafo 2, articolo 8, le disposizioni di cui al paragrafo 4, articolo 8 e al paragrafo 1, articolo 10, saranno parimenti considerate adempiute se l'Istituto degli Stati Uniti, (a) calcolera' l'importo base della prestazione teorica ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, sulla base dei periodi di assicurazione e sulla media dei guadagni del lavoratore riconosciuti esclusivamente ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, e (b) calcolera' l'importo delle prestazioni in pro-rata applicando all'importo base della prestazione teorica la proporzione tra la durata dei periodi di assicurazione del lavoratore riconosciuti ai sensi della legislazione statunitense e il periodo di carriera massimo previsto ai sensi della legislazione degli Stati Uniti".
Testo vigente dal 7 novembre 1985
