[1]Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (Roma, 10 agosto 1964)

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, desiderosi di adeguare alla situazione attuale le disposizioni che regolano il tradizionale movimento migratorio dall'Italia alla Svizzera, considerando la necessita' di rendere piu' semplici e piu' rapide le modalita' del reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'emigrazione dei lavoratori stessi in Svizzera, solleciti di migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera e di assicurare loro lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne le condizioni di lavoro, hanno deciso di sottoporre a revisione l'Accordo relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso fra i due Paesi il 22 giugno 1948 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il signor Ferdinando STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

[4]IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il signor Max HOLZER, direttore dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

[5]Articolo 1

[6]1. Il presente Accordo si applica ai lavoratori italiani in Svizzera, salve restando le disposizioni particolari relative ai frontalieri.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art1 · fonte su Normattiva