[1]alle condizioni di vita
[2]1. Le autorita' svizzere esamineranno, di concerto con le autorita' italiane e gli ambienti interessati, in quale modo i lavoratori italiani e le loro famiglie possano essere aiutati a superare le difficolta' pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento. 2. Associazioni private potranno collaborare a questo compito, con il consenso dell'Ufficio federale.
Testo vigente dal 2 marzo 1965
