[1]alle condizioni di vita

[2]1. Le autorita' svizzere esamineranno, di concerto con le autorita' italiane e gli ambienti interessati, in quale modo i lavoratori italiani e le loro famiglie possano essere aiutati a superare le difficolta' pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento. 2. Associazioni private potranno collaborare a questo compito, con il consenso dell'Ufficio federale.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art18 · fonte su Normattiva