generale 73 1. (1) Il Segretariato generale e' diretto da un Segretario generale assistito da un Vice-Segretario generale. 74 (2) Il Segretario generale elabora, in concorso con il Comitato di coordinamento, le politiche ed i piani strategici dell'Unione e coordina le sue attivita'. 75 (3) Il Segretario generale adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le risorse dell'Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed e' responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalita' degli aspetti amministrativi e finanziari delle attivita' dell'Unione. 76 (4) Il Segretario generale agisce in qualita' di rappresentante legale dell'Unione. 77 2. Il Vice-Segretario generale e' responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest'ultimo e' assente.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art11 · fonte su Normattiva