Consiglio 65 1. (1) Il Consiglio e' composto da Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari conformemente con le disposizioni dei numero 61 della presente Costituzione. 66 (2) Ciascun Membro del Consiglio nomina a sedere in Consiglio una persona che puo' essere assistita da uno o piu' consiglieri. 67 2. Il Consiglio stabilisce il suo Regolamento interno. 68 3. Nell'intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualita' di organo direttivo dell'Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell'ambito dei poteri da quest'ultima delegati. 69 4. (1) Il Consiglio e' incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad agevolare l'applicazione, da parte dei membri, delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonche' di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari. 70 (2) Esamina le principali questioni di politica delle telecomunicazioni, in conformita' con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinche' gli orientamenti politici e la strategia dell'Unione siano perfettamente adattate alla costante evoluzione dell'ambiente delle telecomunicazioni. 71 (3) Assicura un efficace coordinamento delle attivita' dell'Unione ed esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori. 72 (4) Contribuisce, in conformita' con lo scopo dell'Unione, allo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell'Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
