Consiglio 50 1. Il Consiglio e' composto da quarantatre Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza dei plenipotenziari. 51 2. (1) Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in sessione ordinaria presso la sede dell'Unione. 52 (2) Durante tale sessione esso puo' decidere di svolgere eccezionalmente una sessione addizionale. 53 (3) Nell'intervallo tra due sessioni ordinarie, il Consiglio puo' essere convocato in linea di massima presso la sede dell'Unione dal Presidente, a richiesta della maggioranza dei suoi Membri, o per iniziativa del Presidente, alle condizioni previste al numero 18 della presente Convenzione. 54 3. Il Consiglio adotta decisioni solo quando e' in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione puo' decidere che una particolare questione sia risolta per corrispondenza. 55 4. All'inizio di ciascuna sessione ordinaria, il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei suoi Membri ed in considerazione del principio di una alternanza tra le regioni, il suo Presidente ed il Vice-Presidente. Questi rimangono in funzione fino all'apertura della successiva sessione ordinaria e non sono rieleggibili. Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in assenza di quest'ultimo. 56 5. Per quanto possibile, la persona designata al Consiglio da un Membro di quest'ultimo, e' un funzionario dell'amministrazione delle telecomunicazioni o e' direttamente responsabile nei confronti di questa Amministrazione o a suo nome; questa persona deve essere qualificata sulla base della sua esperienza di servizi di telecomunicazione. 57 6. Sono a carico dell'Unione unicamente le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dal rappresentante di ciascun Membro del Consiglio per svolgere le sue funzioni alle sessioni del Consiglio. 58 7. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio ha diritto di assistere in qualita' di osservatore a tutte le riunioni dei Settori dell'Unione. 59 8. Il Segretario generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio. 60 9. Il Segretario generale, il Vice-segretario generale ed i direttori degli Uffici partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni. Tuttavia, alcune sedute del Consiglio possono essere riservate ai soli rappresentanti dei Membri. 61 10. Il Consiglio prende in esame ogni anno il rapporto stabilito dal Segretario generale sulla politica e la pianificazione strategica raccomandate per l'Unione, in conformita' con le direttive generali della Conferenza dei plenipotenziari e da' ad esso il seguito che ritiene appropriato. 62 11. Il Consiglio nell'intervallo tra le Conferenze di plenipotenziari procede ad una supervisione, sulla gestione e l'amministrazione globale dell'Unione. In particolare il Consiglio: 63 (1) approva e rivede lo Statuto del personale, il Regolamento finanziario dell'Unione e gli altri Regolamenti che ritiene necessari secondo la prassi corrente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano un regime comune per le retribuzioni, le indennita' e le pensioni; 64 (2) adegua se del caso: 65 a) i parametri retributivi di base del personale delle categorie professionali e di grado superiore, ad esclusione delle retribuzioni relative agli incarichi assegnati per elezione, al fine di adattarli alle scale retributive di base stabilite dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune; 66 b) i parametri retributivi in base delle retribuzioni del personale della categoria dei servizi generali in vista di adattarli alle retribuzioni applicate dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell'Unione; 67 c) le indennita' di sede delle categorie professionali e superiori, nonche' quelle relative agli incarichi assegnati mediante elezione, in conformita' con le decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell'Unione; 68 d) le indennita' di cui beneficia tutto il personale dell'Unione, in armonia con tutte le modifiche adottate nel regime comune delle Nazioni Unite; 69 (3) adotta le misure necessarie per assicurare una equa ripartizione geografica del personale dell'Unione e controlla l'attuazione di queste decisioni; 70 (4) decide riguardo all'adozione delle proposte di riforme importanti relative all'organizzazione del Segretariato generale e degli Uffici dei Settori dell'Unione, conformi alla Costituzione ed alla presente Convenzione, che sono presentate dal Segretario generale dopo essere state esaminate dal Comitato di coordinamento; 71 (5) esamina e stabilisce i piani pluriannuali relativi agli incarichi di lavoro ed al personale nonche' ai programmi di sviluppo delle risorse umane dell'Unione e fornisce orientamenti per quanto concerne il personale dell'Unione, sia che si tratti dei livelli o della struttura di tale personale, in considerazione delle direttive generali della Conferenza di plenipotenziari e delle disposizioni pertinenti dell'articolo 27 della Costituzione; 72 (6) adegua, se del caso, i contributi dell'Unione e del personale alla Cassa comune pensioni del personale delle Nazioni Unite in conformita' con lo Statuto ed il Regolamento di questa Cassa, nonche' le indennita' di contingenza da erogare ai beneficiari della Cassa di assicurazione del personale dell'Unione, in conformita' con la prassi di quest'ultima; 73 (7) esamina e approva il bilancio preventivo annuale dell'Unione ed esamina lo stato di previsione per il ciclo di due anni in base al bilancio preventivo, in considerazione delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari relative al numero 50 della Costituzione e dei limiti stabiliti per le spese di tale Conferenza secondo le disposizioni del numero 51 della Costituzione; effettua tutti i risparmi possibili, pur tenendo presente l'obbligo per l'Unione di ottenere risultati soddisfacenti il piu' rapidamente possibile. Cio' facendo, il Consiglio tiene conto delle opinioni del Comitato di coordinamento esposte nel rapporto del Segretario generale di cui al numero 86 e del rapporto di gestione finanziaria di cui al numero 101 della presente Convenzione; 74 (8) prende tutti i provvedimenti necessari in vista della verifica annuale dei conti dell'Unione stabiliti dal Segretario generale ed approva tali conti, se del caso, per sottoporli alla successiva Conferenza di Plenipotenziari; 75 (9) prende i provvedimenti necessari ai fini della convocazione delle conferenze dell'Unione ed impartisce al Segretariato generale ed ai Settori dell'Unione, con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una Conferenza mondiale o della maggioranza dei membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale, direttive appropriate per quanto concerne l'assistenza tecnica e di altra natura alla preparazione ed all'organizzazione delle conferenze; 76 (10) adotta le decisioni necessarie per quanto concerne il numero 28 della presente Convenzione; 77 (11) delibera sull'attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze e che hanno ripercussioni finanziarie; 78 (12) entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, dalla presente Convenzione e dai Regolamenti amministrativi, adotta ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il buon funzionamento dell'Unione; 79 (13) adotta ogni disposizione necessaria, previo accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, per risolvere a titolo provvisorio i casi non previsti nella Costituzione, nella presente Convenzione, nei Regolamenti amministrativi e loro annessi, per risolvere i quali non e' possibile attendere la successiva conferenza competente; 80 (14) e' incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articolo 49 e 50 della Costituzione. A tal fine esso conclude a nome dell'Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 50 della Costituzione e con le Nazioni Unite in attuazione dell'accordo tra l'organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere sottoposti alla successiva Conferenza di Plenipotenziari secondo la disposizione pertinente dell'articolo 8 della Costituzione; 81 (15) invia ai Membri dell'Unione, il prima possibile dopo ciascuna delle sue sessioni, brevi resoconti dei suoi lavori, nonche' ogni documento che ritiene utile; 82 (16) sottopone alla Conferenza di Plenipotenziari un rapporto sulle attivita' dell'Unione a far data dall'ultima Conferenza di Plenipotenziari nonche' le Raccomandazioni che ritiene appropriate.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art4 · fonte su Normattiva